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DISCORSO DI PAOLO VI AI PARTECIPANTI AL XXIII CONGRESSO NAZIONALE DELL’UNIONE GIURISTI CATTOLICI ITALIANI


Sabato, 9 dicembre 1972

Illustri Signori e Figli carissimi,

Salutiamo con paterna effusione di stima e di affetto la vostra assemblea che partecipa in questi giorni al XXIII Convegno Nazionale dell’Unione Giuristi Cattolici Italiani. Questa visita ci offre la gradita opportunità di riprendere ancora una volta contatto con la vostra benemerita associazione e di compiacerci con voi, che nei vostri convegni nazionali e nelle vostre riunioni locali, sulla vostra rivista Iustitia e sui vostri bollettini mensili, seguite e trattate con spirito cristiano e con alta competenza scientifica i problemi del mondo contemporaneo.

Il desiderio che avete manifestato di ricevere da noi una parola che vi guidi e vi illumini nei vostri lavori e nella vostra opera, è la conferma della viva coscienza che voi avete degli obblighi a voi imposti dalla vostra professione di giuristi, e più ancora dei doveri che derivano dalla vostra fede cristiana.

Tanto più volentieri aderiamo al vostro desiderio, in quanto il tema dell’aborto che voi avete scelto quest’anno come argomento del vostro Convegno Nazionale riveste un carattere di grande interesse ed attualità. Si tratta di un tema oggi molto discusso, ma assai spesso male impostato e trattato; correttamente voi, perciò, avete dato ad esso la giusta impostazione di difesa del diritto alla nascita.

Voi ben sapete come la Chiesa abbia sempre condannato l’aborto, sì che gl’insegnamenti del nostro Predecessore di ven. mem. Pio XII (Discorso del 29 ottobre 1951) e del Concilio Vaticano II (Gaudium et Spes, 27 e 51) non han fatto che confermare la mai mutata ed immutabile sua dottrina morale. A voi pure è noto che contro le recenti leggi o proposte di legge, che in vari Stati attuano o tendono ad attuare la cosiddetta «liberalizzazione dell’aborto», si è levato l’Episcopato di tutto il mondo, proponendo rimedi più idonei per eliminare o contenere al massimo questa così diffusa piaga sociale.

«L’aborto come l’infanticidio – ha ribadito il Concilio – sono abominevoli delitti» (Ibid.). La ragione teologica fu ben precisata nel discorso sopra ricordato di Pio XII: «Ogni essere umano, anche il bambino nel seno materno, ha il diritto alla vita immediatamente da Dio, non dai genitori, né da qualsiasi società o autorità umana. Quindi non vi è nessun uomo, nessuna autorità umana, nessuna scienza, nessuna “indicazione” medica, eugenica, sociale, economica, morale, che possa esibire o dare un valido titolo giuridico, per una diretta deliberata disposizione sopra una vita umana innocente, vale a dire una disposizione che miri alla sua distruzione, sia come a scopo, sia come a mezzo per un altro scopo, per sé forse in nessun modo illecito».

Nella Costituzione Gaudium et Spes il Concilio, rivolgendosi a tutti gli uomini e non ai soli cristiani, apporta anche le ragioni di diritto naturale e sociale. Anzitutto la dignità della persona umana, che viene lesa non solo nella innocente vittima dell’uccisione, ma nella madre stessa che volontariamente a ciò si adoperi, ed in quanti – medici od infermieri – cooperino all’aborto volontario. Non meno gravi, poi, sono le ragioni di diritto sociale, oggi particolarmente valide e di più stretta competenza di voi giuristi. Se, come ammonisce il Concilio, «Dio, padrone della vita, ha affidato agli uomini l’altissima missione di proteggere la vita: missione che deve essere adempiuta in modo degno dell’uomo» (Gaudium et Spes, 51), su ogni uomo, sulle comunità intermedie (a cominciare dalla famiglia) e soprattutto sulla comunità politica poggia questa missione, che è a un tempo dovere e potere. Se lo Stato sociale contemporaneo va assumendo sempre più anche su di sé questo compito di protezione e di promozione della vita umana in modo degno dell’uomo, e ciò in conformità delle Dichiarazioni universali dei diritti dell’uomo e del fanciullo, nessun dubbio che tale protezione debba avere inizio, non dalla nascita o dalla maggiore età della persona umana, ma sin dal concepimento, come quello che è l’inizio di un solo ed univoco processo vitale, che si conclude nella nascita di un nuovo essere umano.

Nella civiltà occidentale questa protezione del nascituro ha inizio ben presto, sebbene a scopi particolari. Come in favore di lui sono i risalenti istituti del «curator ventris» (Cfr. Dig. 26, 27, 42), della mutazione delle successioni e della revoca delle donazioni, così oggi le disposizioni sul trattamento di favore fatto alle donne incinte, in caso di arresto o di condanna penale, dimostrano non solo l’interesse pubblico alla vita del concepito, ma che a lui lo stesso diritto positivo riserva dei diritti. Come negare, allora, che egli abbia sin dal primo istante di vita quella titolarità di diritti che oggi – ben distinta dalla semplice capacità di agire – coincide con lo stesso concetto giuridico di persona? Ora, il primo e più fondamentale dei diritti dell’uomo è quello alla vita, ossia alla protezione della sua vita; e nessuno può avere un diritto contrario, quando si tratta di un innocente. Più debole è il soggetto, più bisognoso di protezione egli è, e più incombe a tutti il dovere di proteggerlo, massimamente alla madre, finché lo ha nel suo seno.

Falsi e alienanti sono in proposito certi distorcimenti dell’odierna e per sé giusta istanza della emancipazione femminile, o della cosiddetta libertà sessuale, come quelli che ripugnano non solo alla morale cattolica, ma alla stessa etica universalmente umana. Mentre il problema dell’aborto, come si è detto, non può venir impostato sulla sola considerazione individualistica della donna, ma deve esserlo anche sotto il profilo del bene comune e soprattutto sotto quello della personalità del nascituro, la vera emancipazione femminile non sta in una formalistica o materialistica eguaglianza con l’altro sesso, ma nel riconoscimento di ciò che la personalità femminile ha di essenzialmente specifico, la vocazione della donna ad essere madre. In tale vocazione, infatti, è implicito, è destinato a concretarsi il primo e più fondamentale dei rapporti costitutivi di personalità: il rapporto tra quel singolo nuovo essere umano e quella singola donna, come sua propria madre. Ora, chi dice rapporto dice diritto; chi dice rapporto fondamentale dice correlazione tra un diritto e un dovere parimente fondamentali; chi dice rapporto fondamentale umano, dice valore umano universale, degno di essere protetto come contenuto del bene comune appunto universale, giacché ogni individuo è anzitutto e costitutivamente nato di donna.

Su queste linee, pertanto, i giuristi hanno un compito a nessun altro inferiore di difendere nella società questo universale valore umano che è alle sorgenti stesse della vita, alle radici della civiltà non solo cristiana, ma semplicemente ed universalmente umana.

Tale è, del resto, la linea che voi vi sforzate di seguire, e noi ce ne congratuliamo con voi, facendo voti che i risultati del vostro Convegno sappiano dare alle questioni proposte le risposte adeguate, equilibrate, chiarificatrici, che le persone oneste e pensose del vero bene della Nazione oggi si attendono.

Con questi sentimenti, noi invochiamo con fiducia l’assistenza divina sui vostri sforzi, affinché la grazia del Signore li faccia fruttificare pienamente, mentre di gran cuore accordiamo a voi qui presenti e a tutti quelli che voi qui rappresentate la propiziatrice Apostolica Benedizione.


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