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Statuto Unione Romana

Statuto dell’Associazione “Unione Giuristi Cattolici Italiani – Unione Romana”

(allegato all’atto costitutivo dell’ UGCI – UR del 28 giugno 2013)

art. 1 – Denominazione

1. E’ operante in Roma sin dal 1949 1′”Unione Giuristi Cattolici Italiani – Unione Romana” (UR), quale unione locale così come previsto dagli articoli 16 e seguenti dello statuto della “Unione Giuristi Cattolici Italiani” (UGCI) il quale, compatibilmente, viene recepito nella sua integralità insieme al “Rego­lamento per l’elezione dei componenti il Consiglio Centrale” in quanto conciliabile.

art. 2 – Natura

L’UR ha durata illimitata e non ha finalità di lucro, né politiche, né partitiche, né sindacali.

art. 3 – Sede

1. L’UR ha sede in Roma.

Il cambio di indirizzo nel medesimo Comune è di competenza del Consiglio Direttivo.

art. 4 – Finalità

  1. L’UR fa, quindi, proprie le finalità statutarie dell’UGCI, per contribuire all’attuazione dei principi dell’etica cristiana nella scienza giuridica, nell’attività legislativa, giudiziaria e amministrativa, in tutta la vita pubblica e professionale, in conformità al Magistero della Chiesa cattolica.
  2. In particolare L’UR intende:
  3. promuovere un’adeguata e specifica preparazione spirituale, deontologica, culturale e professionale dei giuristi, con una particolare attenzione nei confronti dei giovani;
  4. favorire l’affermarsi della concezione del diritto quale ordine di giustizia
    fra gli uomini;
  5. impegnarsi per la promozione della dignità della persona umana nel concreto dell’esperienza giuridica, tutelando la vita, dal concepimento sino al suo naturale spirare, e la famiglia, come società naturale fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna;
  6. promuovere la funzione del diritto come strumento di regolazione dei rapporti tra gli Stati nella società internazionale;
  7. richiamare l’attenzione dei giuristi sui problemi giuridici emergenti dall’evoluzione della società, perché possano trovare soluzioni rispondenti al bene comune.

art. 5 – Attività

1.    L’UR  persegue gli scopi di cui all’articolo precedente attraverso:

  1. incontri destinati ai propri membri;
  2. incontri destinati a tutta la collettività;
  3. incontri con membri di altre organizzazioni laicali cattoliche;
  4. programmi formativi, predeterminati annualmente od ogni qual volta se ne ravvisi la necessità;
  5. incontri di catechesi e attività di carattere spirituale, con l’assistenza del consulente ecclesiastico;
  6. ogni altra attività rispondente alle finalità dell’UR.
  7. L’UR, consapevole della fecondità dell’approccio interdisciplinare ai problemi etici che interessano la professione giuridica, promuove il coordinamento tra le organizzazioni laicali cattoliche.
  8. L’UR instaura rapporti con gli organismi diocesani e regionali attinenti alla partecipazione dei laici nella vita della Chiesa.
  9. L’UR intrattiene rapporti con gli ordini e le associazioni professionali di tutti gli operatori del diritto ad ogni livello, nonché con le autorità politiche, civili e religiose.

art. 6 – Associati

1.  Possono far parte dell’UR i giuristi che, abbracciando la dottrina e la morale cattolica, appartengano a una delle seguenti categorie:

  1. avvocati;
  2. funzionari della pubblica amministrazione e delle amministrazioni private;
  3. magistrati;
  4. notai;
  5. praticanti in professioni giuridiche;
  6. professori universitari, ricercatori e dottorandi di materie giuridiche;
  7. laureati in materie giuridiche che svolgano attività di ricerca o consulenza in ambito giuridico.
  8. Ogni domanda di iscrizione deve essere controfirmata da due associati che attestino l’adesione del candidato ai principi di cui al presente statuto. Sulla domanda delibera il consiglio direttivo dell’UR.
  9. L’UR può costituire, sotto la responsabilità di un delegato a ciò designato, un gruppo giovanile del quale possono far parte studenti e giovani laureati in materie giuridiche: l’iscrizione al gruppo giovanile non comporta necessariamente l’acquisto della qualità di socio dell’UR.
  10. L’UR è assistita da un consulente ecclesiastico nominato dall’Ordinario diocesano. Il consulente ecclesiastico partecipa alle sedute dell’assemblea e del consiglio direttivo senza diritto di voto.
  11. La qualità di associato è intrasmissibile e ciascun associato ha gli stessi diritti, doveri ed obblighi degli altri associati.

art. 7 – Perdita della qualità di associato

1. La qualità di associato, mai temporanea, si perde:

  1. per recesso, comunicato per iscritto;
  2. per esclusione, deliberata dal consiglio direttivo a causa di morosità ultra annuale nel versamento della quota associativa;
  3. per espulsione, deliberata dal consiglio direttivo a causa di comportamento contrario alle finalità dell’Associazione.

art. 8 – Organi

1. Gli organi dell’Associazione sono:

  1. l’assemblea degli associati;
  2. il consiglio direttivo.

art. 9 – Assemblea degli associati

  1. L’assemblea è composta da tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali. Essa è convocata mediante avviso spedito ad alcuno dei recapiti indicati da ciascun associato e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di modifiche dell’atto costitutivo o del presente statuto delibera a maggioranza assoluta degli aventi diritto.
  2. L’assemblea è convocata dal presidente almeno una volta all’anno entro il mese di aprile, per l’approvazione del progetto di rendiconto predisposto dal consiglio direttivo.
  3. Essa elegge i componenti del consiglio direttivo, scelti tra gli associati, attraverso la convocazione di elezioni a scrutinio segreto indette dal consiglio direttivo in carica.

art. 10 – Consiglio direttivo

  1. 1.Il consiglio direttivo è composto da tredici membri.
  2. Il consiglio è convocato dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente vicario, a mezzo posta elettronica, telefax o PEC a ciascun componente almeno sette giorni prima dell’adunanza.
  3. Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le sue decisioni sono prese a maggioranza dei voti espressi dai presenti, salvo ove venga richiesta una maggioranza qualificata.
  4. Il consiglio direttivo sceglie tra i propri componenti il presidente, il vicepresidente e, su proposta del presidente, il segretario e il tesoriere.
  5. L’assenza ingiustificata per almeno tre sedute consecutive di un componente eletto, ne comporta la decadenza.
  6. In caso di dimissioni, decadenza o esclusione di un componente subentra al suo posto il primo dei non eletti.
  7. L’astensione dal voto non contribuisce a determinare la maggioranza. Solo in caso di parità il voto del Presidente ha la doppia validità.
  8. Il consiglio può scegliere tra i suoi componenti, ma anche tra gli associati, dei delegati per speciali attività e può costituire commissioni per lo studio di particolari questioni.
  9. Alle riunioni del Consiglio direttivo possono essere chiamati soci incaricati di particolari attività dal presidente o dal consiglio stesso per esporre progetti da attuare o riferire su programmi già approvati.
  10. Con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto, su proposta del Presidente, possono essere cooptati nel Consiglio direttivo in carica un numero massimo di quattro giuristi indicati per particolare meritoria attività svolta all’interno o a sostegno dell’UR ovvero per particolari meriti nell’attività professionale, scientifica o pubblica; se soci, purché non abbiano fatto parte dell’elettorato passivo per il consiglio in carica. Alla scadenza del consiglio direttivo possono tornare a farne parte solo attraverso regolare elezione.
  11. Il consiglio direttivo viene convocato secondo necessità o su richiesta di almeno quattro componenti dello consiglio stesso.
  12. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell’oggetto sociale che non siano dalla legge o dal presente statuto attribuiti alla esclusiva competenza dell’assemblea gli associati.

art. 11 -Cariche

Tutte le cariche sociali hanno la durata prevista dallo statuto dell’UGGI e non sono retribuite. Le attività dei soci nell’ambito dell’UR sono gratuite.

art. 12 – Mezzi economici

  1. Le entrate dell’UR sono costituite dalle quote associative e da eventuali contributi.
  2. L’ammontare della quota associativa ed il termine per il suo versamento vengono definiti annualmente dal consiglio direttivo, tenuto conto dell’ammontare della quota associativa richiesta dall’UGCI.
  3. Tutti i movimenti finanziari devono essere fatti con le firme disgiunte del Presidente e del Tesoriere e, in loro assenza o impedimento, rispettivamente del Vice Presidente edel Segretario.
  4. L’esercizio contabile va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
  5. L’Associazione non può mai distribuire in alcun modo agli associati, o ai collaboratori di cui si avvale, avanzi di gestione, riserve o altre porzioni del proprio patrimonio.
  6. Il patrimonio dell’UR, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, è devoluto all’UGCI nel rispetto della disciplina degli enti non commerciali.

art. 13 – Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto e dall’atto costitutivo si applicano le disposizioni canoniche sull’associazione privata di fedeli nonché quelle civili sulle associazioni non riconosciute.